“l’interrogativo posto non è di facile soluzione in quanto la materia della fornitura e detenzione degli anestetici è variegata e la relativa fornitura, detenzione e utilizzazione è soggetta a disposizioni di legge e direttive dell’AIFA. Per quanto concerne la fornitura di anestetici locali occorre ricordare che molti, in ragione delle sostanze che li compongono, sono regolati dagli art. 42 e 43 del DPR 309/90 e sono sottoposti a regime prescrittivo speciale. Nel 2016 l’AIFA inoltre è intervenuta con la determinazione n 1067 del 29.7.2016 che armonizza le modalità di prescrizione di alcuni anestetici, tra cui la lidocaina, indicando i medici legittimati ad utilizzarla e gli ambienti in cui ciò è consentito. Non siamo invece a conoscenza del regime del farmaco in associazione lidocaina e metilprednisone su cui ci riserviamo approfondimento. “

“fino a qualche anno fa l’approvvigionamento di anestetici locali era consentito al medico chirurgo abilitato. A titolo di esempio oggi non è più reperibile neanche il farmaco in associazione lidocaina e metilprednisone, spesso utilizzato per infiltrazioni articolari e periarticolari .
Vi pongo quindi le domande:
1) il medico chirurgo abilitato alla professione può fare uso di anestetico locale nel suo ambulatorio/ studio medico ?
2) Se si: ci sono limitazioni a alcuni principi attivi?
3) Se non può fare uso di anestetici locali in ambito territoriale qual’è la normativa che lo vieta?”