Il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, inmateria di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, prevede a Requisiti minimi organizzativi: “Ogni struttura erogante prestazioniambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: – durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale deve essere prevista la presenzadi almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell’ambulatorio” La Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) Ambulatorio Medico a seguito di modifica del Direttore Sanitario , mod.404 della Città di Torino,prevede, a pag.3 quinta riga allegati, la Dichiarazione della presenza medica in assenza del Direttore Sanitario. L’attività odontoiatrica si svolge anche in orari in cui non si svolge contemporaneamente altra attività medico-chirurgica ambulatoriale. La Associazione chiede se, alla luce della normativa citata e delle successive modifiche e integrazioni, è indispensabile che sia presente un medico negli orari in cui si svolge attività odontoiatrica e non si svolge contemporaneamente altra attività medico-chirurgica ambulatoriale.