“La presente in riscontro al quesito postoci in merito al quale si evidenzia che il conflitto di interesse è questione particolarmente delicata che fin dall’art. 4 della L. 412/91 e siem. lo individua anche nella semplice “titolarità” di “quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il SSN”. Il medico dipendente del SSN è periodicamente tenuto alla dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dalla norma richiamata. La disposizione mira a prevenire anche il mero conflitto “potenziale” che nella situazione rappresentata non può essere escluso. Alla disposizione richiamata si aggiungono poi il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il TU 165/2001 che introducono analoghe e ancor più stringenti incompatibilità. Anche l’iscrizione all’Albo è incompatibile con l’esercizio del commercio”

“scrivo in nome di una mia assistita iscritta all’ordine dei medici; il progetto sarebbe quello di costituire con il marito una S.a.s con attività di agenzia nell’ambito dei prodotti elettromedicali.
La dottoressa comparirà unicamente come socio accomandante quindi di capitali , senza poteri di amministrazione di nessun tipo.
Il tema che potrebbe essere ostativo oltre ai poteri di rappresentanza è che la società collaborerà con “”città della salute”” per cui la dottoressa è dipendente.
La società si occuperà di garantire assistenza pre e post vendita nell’ambito dei contratti di appalto di servizi tecnico-scientifici ma in nome di società terze che risulteranno come fornitori diretti di “” città della salute”” . Quindi la società costituenda con socio accomandante la dott.ssa …… non avrà un relazione diretta con “”città della salute”” , questo potrebbe bastare per evitare conflitti di interesse?
Tale attività mostra delle incompatibilità con l’esercizio della sua professione e la relativa iscrizione all’Albo?”