La pratica vaccinale in quanto atto sanitario, pur non potendo essere considerata come attività esclusivamente medica, non rientra tra le competenze del farmacista. Tuttavia la situazione causata dalla pandemia ha determinato il varo di una normativa derogatoria, consentendo alle farmacie di somministrare vaccini (D.L. 22.3.21 n.41) anche da parte dei farmacisti adeguatamente addestrati. La normativa vincola quindi la nuova competenza alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o presso le strutture pubbliche autorizzate, dove sono presenti le misure minime di sicurezza. Fuori da questo ambito sembra doveri escludere che il farmacista sia legittimato ad eseguire vaccinazioni e soprattutto non sembra poterlo essere cumulando l’esercizio della propria professione con l’esercizio di quella medica stante il divieto dell’art. 102 del RD 1265/34 e dell’art. 45 del RD 1706/38. Esiste infatti un principio deotologico di incompatibilità tra le professioni sanitarie e l’attività di farmacista che mira ad evitare il rischio di distorsioni nel rapporto con i pazienti e possibili conflitti di interesse in caso di commistioni. Si esclude quindi la legittimità di impiego di un farmacista nell’ambito di uno studio medico generale per la somministrazione di vaccini.

“Quest’anno per la campagna vaccinale antiinfluenzale nel mio studio vorrei avvalermi della collaborazione di una Farmacista che già effettua vaccinazioni all’interno della farmacia in cui lavora.
Chiedo se per avvalermi della sua collaborazione devo avere un’altra copertura assicurativa (oltre la mia RC professionale) che copra anche il suo operato o devo assolvere a qualche altro obbligo in merito, non vorrei infatti esporre me stessa o mia figlia farmacista a qualche rischio professionale.
Inoltre il suo operato nel mio studio ricade completamente sotto la mia responsabilità (caso di danno da vaccinazione ad un mio paziente) oppure anche lei risulterebbe responsabile e in che misura?”