“La materia delle certificazioni per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica è regolata dal DM 24.04.2013, dall’art. 42 bis della L. 30.10.2013 n. 125, dall’art. 10 septies del DM 08.08.2014 e dalle note esplicative del 16.06.2015 e 28.10.2015. Nel rinviare alla lettura di dette disposizioni precisiamo che le stesse riservano la potestà certificativa non agonistica al medico di medicina generale, al PLS e allo specialista in medicina dello sport. Tale riserva è giustificata dalla necessità di conoscenza della storia clinica e familiare del richiedente il certificato. Il rilascio di certificati da parte di medici non contemplati dalla normativa espone a conseguenze di responsabilità disciplinare e di responsabilità civile in caso di incidenti. “