“La disciplina della riammissione alla frequenza scolastica dopo l’assenza per malattia è regolata dalla L.R. 15/2008 da Lei ricordata che non richiede alcun certificato medico. Siccome le circolari sono atti interni all’amministrazione che non possono assumere rilievo sull’attività di soggetti che non ne fanno parte, Lei potrà rifiutare la certificazione di riammissione alla scuola in quanto non facente parte delle prestazioni di cui all’ACN per la Medicina Generale. Qualora dovessero insorgere divergenze con i genitori Le suggeriamo di segnalare la ingiustificata richiesta alla scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. “

“Con la presente richiedo gentilmente chiarimenti sulla eventuale compilazione del certificato di assenza per malattia/rientro a scuola per studenti.
Esiste la legge regionale 25/6/2008 n° 15 che stabilisce che esso non debba piu’ essere richiesto.
Anche su una recente nota della Regione Piemonte (ottobre 2020), che allego, si ribadisce che non debba essere piu’ richiesto.
Tuttavia alcune scuole, in base a loro circolari interne (allego una di esse) , continuano a richiederlo, creando motivi di discussione tra Medico/studenti/ loro genitori.
La presente pertanto per chiedere un Vs parere in merito al fatto che una circolare interna ad un istituto scolastico possa annullare le disposizioni di una legge regionale”