“La competenza dell’Ordine in materia di pubblicità attiene esclusivamente alla fase del controllo della veridicità dei messaggi. Qualunque medico può depositare nel proprio fascicolo i documenti attestanti le proprie competenze professionali, ma senza alcun obbligo.”

Ho frequentato il corso universitario di specializzazione in dermatologia, ma ha costantemente svolto, negli ultimi dieci anni, attività professionale nella predetta disciplina. Vorrei sapere quale sia l’iter da Voi predisposto per consentire ai medici di pubblicizzare la propria competenza, pur in assenza del titolo di specializzazione universitaria. Ai sensi della Circolare della Fnomceo n. 10, del 26 gennaio 2015, che richiama espressamente l’art. 1, comma 4, della L.n. 175/1992, infatti, “Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita,con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sulpossesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per unperiodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie oistituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dalresponsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’ordine provinciale deimedici-chirurghi e odontoiatri”. Mi chiedevo, dunque, se, al di là del predetto attestato e della durata dell’attività almeno pari al relativo corso di specializzazione universitario, vi fosse altra documentazione richiesta dal Vostro Spett.le per ottenere il consenso a pubblicizzare la competenza di fatto così acquisita e quale fosse la procedura per la presentazione della relativa istanza.