“In riscontro alla Sua richiesta, si comunica che a seguito della liberalizzazione dell’informazione sanitaria anche gli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie possono avvalersi degli strumenti dell’informazione pubblicitaria nei limiti indicati dall’art. 4 del DPR 137/2012. Si ricorda che l’informazione deve comunque essere conforme al disposto dell’art. 1, comma 525, della Legge 145/18, che vieta l’impiego di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo in cui si iscrive sempre il concetto di “gratuità”. Quanto evidenziato rende palese il limite dei messaggi informativi sottoposti alla valutazione deontologica dell’Ordine. “