“sono medico dermatologo iscritto all’Ordine di Torino e nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto offerte di collaborazione da parte di società private per l’erogazione – presso le farmacie – di servizi che da quanto mi hanno riferito rientrerebbero nell’ambito della Teledermatologia.
In buona sostanza, l’operazione di queste società private (abbastanza note e facilmente rintracciabili, anche tramite una semplice ricercaweb) consisterebbe nella raccolta in farmacia di una o più foto/video eseguiti tramite dermatoscopio collegato a strumento digitale fotografico e successivamente inviate a me, medico specializzato, per l’analisi da remoto.
Il mio quesito verte sugli aspetti legali che discendono da tali ipotesi (tralasciando gli aspetti di Privacy e trattamento dei dati) in quanto, in particolare, ho potuto verificare che le “Linee di indirizzo nazionali”, approvate dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore di Sanità il 10 luglio 2012 prevedevano per la “Televisita” la possibilità di interazione con il paziente “in differita” ma, dalle “”Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina””, approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 17.12.2020, sembrerebbe che per la Televisita o il Telereferto sia necessaria la simultanea
connessione in tempo reale di medico e paziente, mentre in questo caso si proporrebbe di scattare una foto e trasmetterla in un secondo momento al medico per la sua analisi.
In tal senso, si domanda se, nel caso di analisi tramite immagini cliniche e dermatoscopiche, sia possibile per il medico dermatologo rilasciare un parere, rientrando a pieno titolo nell’ambito normativo della Telemedicina, senza tuttavia la prescrizione di medicinali diversi da quelli acquistabili senza ricetta medica, ovvero – eventuale – (i) indicazione di cura farmacologica, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale (ii) indicazione a svolgere ulteriori approfondimenti, tramite una visita di persona dal medico di medicina generale o specialista.
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