“in riscontro al quesito postoci relativo all’obbligatorietà della tenuta del Registro Stupefacenti nelle RSA occorre aver riguardo alla organizzazione della struttura. Se la RSA dispone di un armadio farmaceutico dove raccoglie e conserva i farmaci stupefacenti, non c’è dubbio debba disporre del relativo registro nel quale annotarli. Qualora invece i farmaci stupefacenti prescritti per i singoli pazienti siano conservati dagli stessi nei loro spazi personali il registro non è necessario, rimanendo valido il regime della domiciliarità. “

“Scrivo per avere lumi sull’obbligatorietà o meno del Registro Stupefacenti nell’ambito delle RSA.
Nello specifico il quesito riguarda Il farmaco Gardenale. Il Gardenale (fenobarbital) appartiene alla sez. B della tab. II stupefacenti. Di conseguenza la prescrizione non richiede più ricetta a ricalco ma il ricettario personale del medico o, in caso di prescrizione a carico del SSN, con ricetta dematerializzata.
Il problema insorge sull’obbligatorietà del Registro, al momento che parrebbe obbligatoria la registrazione della movimentazione sul registro di entrata e uscita: è quindi mandativo il registro oppure si può conservare, come documento giustificativo, o la fotocopia della ricetta ASL l’originale nel caso di ricettario personale del prescrittore? I pareri sono discordi, perché alcuni colleghi assimilano il regime assistenziale in Rsa a quello domiciliare senza quindi la necessità di registrare la movimentazione in entrata e uscita.”