” In riscontro al quesito posto si comunica che l’iscrizione della STP è regolata dalla L. 183/2011 i cui requisiti relativi alle maggioranze sono verificati con riferimento al dato numerico delle quote. “

“Avremo necessità di un’informazione in merito all’iscrizione di una Società tra Professionisti presso il vostro Albo.
Premesso che:
– la STP svolgerà esclusivamente attività professionale riservata ai medici-chirurghi
– soci della società saranno al 70% un medico iscritto al vostro albo per lo svolgimento della prestazione, 30% una società SRL per la finalità di investimento.

Ritenendosi soddisfatti i requisiti di attività e di maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti (ex art.10, comma 4, lett. b), legge 183/2011), si chiede conferma dell’iscrivibilità della suddetta STP al vostro ordine professionale territoriale.

Chiediamo conferma in quanto nelle “”Istruzioni operative iscrizione Società tra professionisti”” nei requisiti viene riportato:
– Quote/partecipazioni societarie: almeno la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti “per teste” e “per quote di capitale”

Consultando l’elenco delle STP iscritte risultano presenti diverse STP che rispettano unicamente il requisito delle quote di capitale:
– Coero Borga Francesco STP
– Di Matteo & F.P.B. STP”