“Il regime delle incompatibilità dettato dal D.Lgs 17.08.99 n. 368 per i medici iscritti alle scuole di formazione specialistica decorre dalla sottoscrizione del contratto annuale previsto dall’art. 37. Da tale data decorrono gli effetti giuridici ed economici e l’incompatibilità alla svolgimento di attività lavorativa, ad esclusione di quella indicata nella L. 28.12.2001 n. 448 e dal DL 29.03.2004 n. 81 in cui sono contemplate le sostituzioni del MMG. Riteniamo quindi che l’attività indicataci sia consentita sia prima che durante la frequenza della scuola di formazione specialistica. “

Vorrei chiedere un informazione: se io sono immatricolata in una scuola di specialità, prima della presa di servizio posso fare sostituzioni dai MMG?