Il rapporto di subordinazione o di collaborazione tra componenti delle Commissione di un concorso e un candidato non rientra nella fattispecie di astensione indicata nell’art. 51 cpc, solitamente richiamato dai regolamenti o dal bando. I rapporti personali di colleganza o di subordinazione non sono suffienti a determinare incompatibilità a meno che non siano di rilevante intensità da far sorgere il sospetto di sodalizio professionale o pregiudizio soggettivo oppure ancora condivisione di interessi economici. In altri termini non è il rapporto di subordinazione a determinare incompatibilità, ma il sospetto derivante da sodalizio di lavoro o interessi professionali che suscitano dubbio sulla genuinità e oggettività della valutazione.