Il rapporto di cura ha il Suo presupposto necessario nel rapporto fiduciario tra medico e assistito. Quando questo presupposto viene meno il medico è legittimato ad interrompere il rapporto assistenziale, avendo attenzione di garantire le cure fino alla sostituzione. Il princio deontologico richiamato risulta recepito nell’art. 40 dell’ACNL per la medicina generale e legittima la la ricusazione nelle situazioni da Lei indicate.

“Vorrei chiedere chiarimenti sulla ricusazione dei pazienti da parte dei medici di Medicina Generale.
Ultimamente è sempre più frequente avere tra i nostri pazienti, anziani con demenza e/o non autosufficienti che vengono assistiti da parenti, badanti oppure nelle RSA da OSS e infermieri.
A volte capita che questi car giver entrino in contrasto con noi MMG , per vari motivi: richieste improprie, terapie non aderenti a quanto da noi suggerito, ritardi nell’eseguire esami o cure, palese maleducazione …
La domanda che le pongo è questa : “”Può il MMG ricusare un paziente perchè è compromesso il rapporto di fiducia con chi se ne prende cura?””Il paziente anziano non ne ha colpa, ma se io non riesco a instaurare un rapporto di fiducia col car giver,non è meglio, per il bene del paziente, mettermi da parte e fare che un altro collega riesca dove non sono riuscita?