“Il quesito posto implica una risposta alquanto più complessa di quanto non sia il richiamo alle disposizioni normative che regolano la costituzione delle STP. La materia è regolata dalla L. 183/2011 che prescrive limiti relativi all’oggetto circoscritto all’attività professionale, alla quantità minima del capitale detenuto dai soci professionisti che non può essere inferiore a 2/3 del totale. La complessità della materia induce a suggerirLe di consultare un professionista che ne abbia conoscenza. Discorso diverso è quello relativo alla necessità di autorizzazione per l’esercizio professionale della STP che non trova nella Legge 183/2011 alcuna prescrizione. L’autorizzazione sanitaria ex art. 197 TULS non dipende dal “soggetto” esercente la professione, ma dalla complessità della struttura (CdS 09.01.2017 n. 23) ed ancor più se questa sia spersonalizzata con prevalenza dell’aspetto organizzativo sull’erogazione delle prestazioni (poliambulatorio). Per la giurisprudenza uno studio odontoiatrico anche se monoprofessionale è considerato struttura complessa in ragione della sua organizzazione prevalente sull’opera intellettuale, ma nel territorio della Regione Piemonte la Circolare DGR 35-3310 16 maggio 2016 ha escluso la necessità di autorizzazione per gli studi monoprofessionali. Lo studio di più professionisti che operano in forma di STP non dovrebbe quindi costituire deroga al regime indicato dalla circolare richiamata, salvo non sia organizzato come struttura complessa. “