Il contributo ENPAM dello 0,5% del fatturato che spetta alle società operanti in ambito odontoiatrico, va pagato anche dalle STP “opetive” che non hanno bisogno della figura del Direttore Sanitario?

L’articolo 1, comma 442, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto il seguente adempimento dichiarativo e contributivo per le società del settore odontoiatrico: “Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura dell’esercizio”.

Le società operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sono le «[…] società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge».

Le strutture sanitarie presso le quali è presente un Direttore Sanitario sono gli ambulatori odontoiatrici, ovvero i presidi sanitari che si configurano quali imprese e nei quali non è consentito l’esercizio dell’attività senza la nomina di un Direttore Sanitario.

Si può concludere, pertanto, che qualora le STP vengano considerate, anche nella Regione Piemonte come in diverse altre Regioni italiane, attività professionali al pari degli studi professionali medici e/o odontoiatrici – e quindi non soggette all’obbligo della nomina di un Direttore Sanitario – possono ritenersi non sottoposte al versamento del contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» dell’ENPAM.