“Durante il periodo di frequenza di un corso di specializzazione la vigente normativa in materia vieta lo svolgimento di attività lavorative (D.Lgs 17.08.1999 n. 368), con esclusione di quelle indicate dall’art. 19 della L.448/2001, comma 11, modificata dal DL 29.03.2004 alla cui lettura si rinvia. L’ambito derogatorio è stato ampliato dall’art. 1 commi 547, 548 della L. 145/2018 e dal DL 18/2020 sostituito dalla L. 234/2021. Al medico in formazione è quindi consentita: – l’attività di sostituzione dei MMG; – l’attività di Guardia Medica; – l’attività di Guardia Turistica A seguito del Decreto Calabria è stata aggiunta la possibilità di essere assunti dalle ASL con contratto a tempo determinato per le ore residue del corso di formazione specialistica e altre forme di collaborazione, queste ultime possibili solo fino al 31.12.2023. “

“sono un medico neolaureato presso l’Università diTorino. Volevo rivolgere una domanda riguardo alla compatibilità di impieghi con partita IVA durantela Scuola di Specialità che dovrei cominciare a Novembre: potrò continuare a effettuare sostituzioni, guardie mediche e lavorare presso centri sportivi o sarà incompatibile con la borsa di specialità?