“1. L’emissione di ricette dematerializzate è materia regolata dalla legge che indica le modalità con cui esse devono essere compilata. Qualunque medico è legittimato all’emissione di ricette dematerializzate che se complete dei requisiti indicati dal DM 2.11.2011 possono essere spedite in qualunque farmacia. Le linee guida per la prescrizione elettronica sono reperibili sul portale Tessera Sanitaria. 2. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali stupefacenti con indicazione diverse dalla terapia del dolore. Per la terapia del dolore il Dlgs 5.8.22 n. 136 ha esteso le dematerializzazioni delle ricette per farmaci contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti, ad esclusione dei medicinali inclusi nella “Tabella A”. Per la prescrizione di questi medicinali continua ad essere invece necessario l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario di cui al DM 10.03.2006. Qualunque medico può approvvigionarsi di questo ricettario presso la ASL territorialmente competente. “

“Mi occupo di terapia del dolore da 23 anni e da circa tre anni e mezzo sono un libero professionista nella specialità di anestesia e rianimazione e terapia antalgica.
Per un disservizio creato dal medico di base di una paziente oncologica quest’estate, ho capito che mi occorrerebbe un ricettario rosso.

Domande
1) il libero professionista specialista iscritto all’ordine può richiedere all’Asl un ricettario rosso o la possibilità di fare una ricetta dematerializzata?
2) Se si trattasse di farmaci da prescrivere con ricettario a ricalco è possibile avere anche questo come libero professionista?
3) Qual è la procedura per ottenere il codice per prescrivere a pazienti oncologici e neurologici farmaci a base di cannabinoidi?
4) Se ho un paziente che ha fatto una visita di controllo per modifica terapia farmacologica in telemedicina, posso inviare una ricetta firmata digitalmente? Attuale la legislazione consente alla farmacia di utilizzarla anche se non è firmata a penna?