Parere Ordine dei Farmacisti – “Medicinali stupefacenti a base di Metilfenidato”

Art. 3 – Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate

  1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attie ne alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della
    sanità.
  2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione
    diversa da quella autorizzata
  3. […]
    3-bis: Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d’archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato.
  4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dall a legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Questa disposizione estende l’obbligo di anonimizzazione, originariamente previsto dall’art. 5 per le sole preparazioni magistrali, anche alle prescrizioni off-label di medicinali industriali.
Ed è proprio su tali basi che è stato ritenuto di richiamare l’apposizione del codice numerico o alfanumerico anziché le generalità del paziente sulle prescrizioni off label di specialità medicinali a base di metilfenidato.

Successivamente sono sorti alcuni dubbi sull’applicabilità di tale precetto anche ai medicinali stupefacenti della sezione A della Tabella Medicinali, quali appunto quelli a base di metilfenidato. I dubbi non riguardavano tanto la portata generale del suddetto art. 3, quanto il suo conflitto con gli artt. 43 e 45 del DPR 309/90 in caso di prescrizione off label: il primo come detto obbliga ad omettere (rectius, sostituire con il codice numerico/alfanumerico) il nome /cognome dell’intestatario, gli altri all’opposto obbligano ad indicare il nome/cognome ed a verificare che siano riportati sulla ricetta.
Tali dubbi sono stati evidenziati oltre due anni fa da Federfarma Piemonte alla propria Federazione nazionale, che a sua volta si è rivolta al Ministero della Salute, senza ad oggi ottenere riscontro e/o indicazioni al riguardo.