“riscontriamo la Sua richiesta in merito alla quale riteniamo che la gravidanza e la conseguente astensione anticipata dal lavoro incidano sulla presa di servizio del rapporto di lavoro di pubblico impiego. La fattispecie è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza cha ha chiarito i seguenti principi: – l’astensione obbligatoria (come quella anticipata) è assolutamente inderogabile; – l’instaurazione del rapporto di lavoro si realizza con l’accettazione della nomina; – l’instaurazione del contratto di lavoro si perfeziona con la presa di servizio che decorrerà dalla data di cessazione dell’astensione e entrata in servizio; – l’astensione dal lavoro per maternità non preclude al trattamento economico che è legittimato dal provvedimento di nomina. Sulla scorta di quanto riferitoci essendo la Sua nomina nella nuova azienda pervenuta durante il congedo anticipato e senza assunzione di servizio non dovrebbero sussistere problemi sulla garanzia del posto, né sulla presa di servizio regolata dall’eccezione sopra richiamata. Alla data di cessazione dell’attuale rapporto non potrà prendere servizio che verrà differito alla data di cessazione dell’astensione per maternità. “

info generali

“L’interrogativo posto concerne la portata del segreto professionale che qualunque professionista, ed a maggior ragione il medico, può opporre a chiunque chieda di rivelare quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Il segreto professionale è tutelato dall’ordinamento all’art. 622 c.p. e all’art. 201 cpp che esplicitamente esonera i medici dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, con la sola eccezione dei casi in cui denuncia o referto sono obbligatori (es. constatazione di infortunio, certificazione di una malattia professionale, violenza su minore etc.). Va aggiunto che l’autorità di P.G. ogni qualvolta interviene a cercare notizie presso un medico dovrebbe avvisarlo che può avvalersi dell’obbligo di astensione se dette informazioni sono conosciute per ragioni di professione. Il medico che rifiuti di riferire notizie, dichiarando di avvalersi del segreto professionale, non incorre in alcuna responsabilità, non viola alcuna legge e deve sapere che l’Autorità potrà usare il potere di sequestrare la cartella clinica presentando un decreto dell’Autorità Giudiziaria in mancanza del quale il richiedente non potrà accedere ad alcun dato conservato dal medico. Per quanto concerne il limite di autodeterminazione del paziente psichiatrico, lo stesso va individuato nell’incapacità cognitiva del paziente. Qualora infatti questa sia assente al punto da giustificare un TSO anche la capacità di autodeterminazione dovrà essere ritenuta assente”

"Sono una partecipante del Master MEDPOS, scrivo questa mail come da accordi intercorsi nella nostra ultima lezione, per condividere 2...