L’obbligo di referto è previsto dall’art. 365 del Codice Penale per tutti i professionisti sanitari che intervengono nel prestare assistenza od opera in casi nei quali si possa individuare la sussistenza di aspetti riconducibili ad un, anche solo dubbio, delitto perseguibile d’ufficio. Nel caso poi il medico rivesta la funzione di pubblico ufficiale la sua segnalazione all’Autorità Giudiziaria sarà connotabile come denuncia, prevista dall’art. 331 del codice penale, e dovrà essere inoltrata per tutti i reati procedibili d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del suo servizio (e non quindi solo nei casi in cui abbia prestato assistenza od opera). E’ importante ricordare che sono perseguibili d’ufficio anche i reati previsti dalla Legge 23.3.2016 n.41 (reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali) per i quali vale quindi l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria in caso di lesioni superiori ai 40 giorni di prognosi, in analogia agli infortuni sul lavoro

info generali

“L’interrogativo posto concerne la portata del segreto professionale che qualunque professionista, ed a maggior ragione il medico, può opporre a chiunque chieda di rivelare quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Il segreto professionale è tutelato dall’ordinamento all’art. 622 c.p. e all’art. 201 cpp che esplicitamente esonera i medici dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, con la sola eccezione dei casi in cui denuncia o referto sono obbligatori (es. constatazione di infortunio, certificazione di una malattia professionale, violenza su minore etc.). Va aggiunto che l’autorità di P.G. ogni qualvolta interviene a cercare notizie presso un medico dovrebbe avvisarlo che può avvalersi dell’obbligo di astensione se dette informazioni sono conosciute per ragioni di professione. Il medico che rifiuti di riferire notizie, dichiarando di avvalersi del segreto professionale, non incorre in alcuna responsabilità, non viola alcuna legge e deve sapere che l’Autorità potrà usare il potere di sequestrare la cartella clinica presentando un decreto dell’Autorità Giudiziaria in mancanza del quale il richiedente non potrà accedere ad alcun dato conservato dal medico. Per quanto concerne il limite di autodeterminazione del paziente psichiatrico, lo stesso va individuato nell’incapacità cognitiva del paziente. Qualora infatti questa sia assente al punto da giustificare un TSO anche la capacità di autodeterminazione dovrà essere ritenuta assente”

"Sono una partecipante del Master MEDPOS, scrivo questa mail come da accordi intercorsi nella nostra ultima lezione, per condividere 2...