“Ho letto con attenzione (e stima) la notizia riguardante la LTC offerta da Enpam. Non mi è chiaro se io rientro nei beneficiari. Da quando vivo all’estero, ho mantenuto l’iscrizione all’Ordine, ma ho sospeso il pagamento all’Enpam per evitare la doppia contribuzione.”
(NdR LTC, Long Term Care: Gli iscritti attivi sono coperti dal rischio non autosufficienza con un assegno di 1200 euro al mese (1035 per i casi di non autosufficienza che si sono verificati entro il 30 aprile 2019) da aggiungere alle tutele già previste dall’Enpam)
Gentile Dottoressa,
essendosi iscritta all’Ordine in Italia, e quindi anche all’Enpam, lei è entrata sotto la copertura dalla LTC. Pertanto anche se al momento la sua posizione previdenziale italiana è sospesa, perché l’Enpam in questo momento non può ricevere la sua contribuzione, la Fondazione continua a proteggerla contro il rischio non autosufficienza.
In ogni caso, però, per non perdere questo beneficio, dovrà comunque mantenere il suo legame con l’Italia almeno attraverso l’iscrizione all’Ordine.
Per quanto riguarda la pensione Enpam, se rientrerà in Italia e riprenderà a versare i contributi alla Quota A, al compimento dei 68 anni potrà ricevere l’assegno di pensione se avrà 5 anni di anzianità in costanza di contribuzione (il minimo è 15 anni per chi non è contribuente Enpam al momento del pensionamento). Se non raggiungerà gli anni minimi di anzianità richiesti, l’Enpam le restituirà le somme versate.
Immaginiamo tuttavia più probabile che, lavorando lei all’estero, non vorrà chiedere il rimborso dei contributi Enpam ma preferirà utilizzare il periodo contributivo già maturato sulla Quota A per la totalizzazione internazionale. In questo modo raggiungerà più facilmente i requisiti pensionistici anche nel Paese dove lavora ora. Questo tipo di totalizzazione è possibile in tutti gli Stati dell’Unione europea, in quelli dello spazio economico europeo (See), in Svizzera e negli Usa.
Fonte ENPAM
https://www.enpam.it/2023/ltc-enpam-anche-per-chi-lavora-allestero/