Fasi procedimento disciplinare odontoiatrico

Le quattro fasi del procedimento disciplinare odontoiatrico

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri è un Ente di diritto pubblico, ricostituito con D.L.C.P.S 13.09.1946 n. 233, per la disciplina dell’esercizio della professione medica e odontoiatrica.

All’interno dell’Ordine esistono due Albi professionali: l’Albo dei Medici Chirurghi, al quale si iscrivono i laureati in medicina, e l’Albo degli Odontoiatri, istituito a seguito della Legge 24.07.1985 n. 409, dopo l’introduzione del corso di Laurea in Odontoiatria.

L’iscrizione all’albo degli odontoiatri è OBBLIGATORIA per tutti coloro che esercitano la professione odontoiatrica, siano essi laureati in odontoiatria, siano essi laureati in medicina prima del 1985.
La mancata iscrizione all’albo odontoiatri equivale ad esercizio abusivo della professione.

La CAO, commissione albo odontoiatri, tra le varie funzioni esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo odontoiatri, che si articola nelle quattro fasi esposte qui di seguito.

  1. Istruttoria sommaria del Presidente
    Il Presidente della CAO, qualora venga a conoscenza di possibili illeciti disciplinari a carico di un iscritto, svolge una sommaria verifica delle circostanze senza particolari formalità. Se il Presidente CAO ritiene che non esistono i presupposti per procedere alla convocazione può archiviare il procedimento, assumendosene la responsabilità. Mentre invece procederà a convocare il sanitario nel caso sia convinto di fatti potenzialmente idonei ad aprire un procedimento disciplinare.
  2. Convocazione del sanitario (art. 39. D.P.R. 221/50)
    Il Presidente, dopo l’istruttoria sommaria, ritenuti i fatti potenzialmente idonei a configurare un illecito disciplinare, convoca il sanitario per l’audizione (ex. art. 39 D.P.R 221/1950).
    La convocazione viene inviata tramite PEC, esplicitando, in modo sintetico, i motivi per cui l’iscritto è stato convocato, allo scopo di fornire all’interessato elementi sufficienti per la sua difesa.
    E’ opportuno inviare la convocazione con congruo periodo di tempo (almeno una settimana) per organizzare la sua attività professionale e consentire al medico di predisporre le sue eventuali ragioni. Nella convocazione va specificato che, nel caso in cui il sanitario non si presenti all’audizione senza giustificato motivo, il procedimento si svolgerà in ogni caso.
    Nel caso in cui il sanitario non possa presentarsi all’audizione con un giustificato motivo si procederà ad una nuova convocazione. Qualora invece il sanitario non si presenti senza un giustificato motivo, il procedimento continuerà con l’invio degli atti alla competente Commissione Disciplinare (CAO), senza che questo comporti specifico addebito disciplinare, costituendo un legittimo esercizio del diritto alla difesa.
    Va inoltre ricordato che tutta la documentazione relativa alla vicenda è a disposizione del sanitario presso gli Uffici dell’Ordine, garantendo la possibilità di accedere agli atti da parte del sanitario interessato e di estrarne copoa.
    Riguardo alla presenza o meno del difensore di fiducia del sanitario già nella fase dell’audizione, va assicurato l’esercizio del diritto di difesa, garantendo al sanitario l’assistenza del proprio legale.
  3. Svolgimento dell’audizione (ex art. 39)
    Per quanto concerne gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, l’audizione viene svolta esclusivamente dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri oppure, se assente, dal Vice Presidente.
    Il Presidente, le giorno fissato per l’audizione, espone i motivi della convocazione e pone al sanitario specifiche domande provvedendo a raccogliere le risposte; questo solo allo scopo di avere le informazioni necessarie per decidere se aprire il procedimento o archiviarlo.
    Anche in questa fase il sanitario può farsi assistere da un legale di fiducia.
  4. Verbale di audizione
    Nell’apposito verbale dell’audizione vengono riportate fedelmente le domande del Presidente e le risposte del sanitario. Il verbale viene firmato in ogni foglio dal Presidente e dal sanitario in duplice copia, di cui una originale consegnata al sanitario e l’altra trasmessa alla Commissione per valutare l’apertura o meno del procedimento disciplinare. Se il sanitario si rifiuta di firmare il verbale di audizione, vanno specificati i motivi del rifiuto

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