Nuovo regolamento sulle polizze obbligatorie delle professioni sanitarie

Il 16 marzo 2024 è entrato in vigore il “Regolamento sulle polizze obbligatorie delle professioni sanitarie”, suddiviso in 19 articoli con 4 titoli: Disposizioni generali, Requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione, Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe e Disposizioni finali.

Le compagnie assicurative avranno due anni di tempo per adeguare i contratti alle nuove regole e ai nuovi massimali di copertura. Il regolamento stabilisce principalmente i requisiti dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, la cui stipula è obbligatoria sia per gli esercenti sanitari che per le strutture, tanto nel settore pubblico come nel settore privato.

Secondo l’art.3, comma 7, ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2 e 3 è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici. Si introduce il concetto di “bonus / malus”, già utilizzato nell’ambito della responsabilità civile del settore automobilistico, per i rinnovi annuali dei premi.

All’art.4, comma 2, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori sono i seguenti:

  1. a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  2. b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  3. c) per i sinistri di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale sanitaria, ivi compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

È previsto quindi obbligo di copertura assicurativa per retroattività e per ultrattività, in caso di cessazione dell’esercizio professionale, almeno decennale.

Formazione ECM: a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Secondo la legge Gelli-Bianco, il titolare di studio è responsabile per danni cagionati dai propri collaboratori per colpa lieve. Solo in caso di “colpa grave” il titolare potrà rivalersi sul collaboratore (operatore sanitario), mentre in caso di colpa lieve il danno resterà a carico del titolare di studio a meno che non vi fosse nella polizza l’estensione per l’attività svolta dai collaboratori.

Importante per gli studi professionali odontoiatrici l’art. 13 della legge 24/2017, che stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche o private di comunicare al collaboratore la richiesta di un risarcimento danni o l’instaurazione di un giudizio civile (ricevimento di un atto di citazione o accertamento tecnico preventivo) promosso dal danneggiato nei loro confronti.

La comunicazione deve essere inviata al collaboratore (dipendente o meno) entro 10 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a.r., dal ricevimento dell’atto di citazione in giudizio o comunicazione di risarcimento del danno.

 

In allegato:

Il decreto del 15 dicembre 2023, n. 232

La comunicazione della FNOMCeO