Corretta gestione dei rifiuti odontoiatrici

La corretta gestione dei rifiuti prodotti negli studi odontoiatrici è regolamentata da una rigida normativa contenuta nel DLgs 152/06 o “Testo Unico Ambientale” https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171

che innanzitutto definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Avallata dalle linee guida delle associazioni di categoria e dalle pubblicazioni scientifiche, ha lo scopo di eliminare qualsiasi rischio connesso con il contatto inopportuno ed involontario con materiali pericolosi. I medici dentisti sanno che il rischio biologico connesso alla gestione dei rifiuti è certamente quello di maggiore rilevanza e che deve essere eliminato, o quantomeno ridotto al minimo, per il paziente, per gli operatori e per tutte le persone che accedono allo studio odontoiatrico.

 

Classificazione dei rifiuti

Il DLgs 152/2006 distingue i rifiuti urbani dai rifiuti speciali in base alla loro origine, rifiuti pericolosi e non pericolosi in base alle caratteristiche di pericolosità. Quelli prodotto negli studi odontoiatrici sono rifiuti speciali, suddivisi in 5 categorie:

  • Non pericolosi
  • Assimilati agli urbani
  • Pericolosi non a rischio infettivo (rischio chimico-fisico)
  • Pericolosi a rischio infettivo
  • Che richiedono particolari modalità di smaltimento

 

Rifiuti pericolosi odontoiatrici

  • Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, cioè rifiuti contaminati da sangue e fluidi biologici (denti, siringhe, lame di bisturi, frese, garze, cotone, guanti, mascherine chirurgiche, film plastici di copertura del riunito, salviette monouso impiegate per la pulizia delle superfici del locale operativo etc.
  • Rifiuti pericolosi a rischio chimico, come farmaci scaduti, amalgama di mercurio, disinfettanti esausti o scaduti, e i liquidi per lo sviluppo e il fissaggio delle radiografie, nonostante sia sempre più diffusa la digitalizzazione delle immagini radiografiche

 

N.B. sono considerati rifiuti speciali anche i recipienti, quali taniche, bottiglie, flaconi che possono aver contenuto sostanze pericolose (farmaci, anestetici, presidi medico-chirurgici). Se invece il recipiente non ha contenuto liquidi pericolosi, può essere introdotto nei cassonetti per la raccolta differenziata predisposti dalle aziende municipalizzate.

 

Durata deposito temporaneo

Il deposito temporaneo dei contenitori di rifiuti sanitari a rischio infettivo viene effettuato in uno spazio dedicato,  in condizioni di mantenimento tali da non causare danni ai contenitori e accessibile solo al personale autorizzato. La durata varia in base ai volumi:

  • 5 giornidal momento della chiusura del contenitore, per volumi superiori a 200 litri.
  • 30 giorniper quantitativi inferiori a 200 litri, sempre nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, vale a dire il titolare di studio. Da tener presente che la eventuale conservazione troppo prolungata dei rifiuti contenenti materiali organici putrescibili, comporta il rischio di cattivi odori e di richiamo di insetti.
  • 1 anno(DPR 254/2003) per l’amalgama di mercurio, rifiuto sanitario pericoloso ma non a rischio infettivo

 

Raccolta dei rifiuti speciali

La raccolta dei rifiuti prodotti dallo studio deve essere affidata obbligatoriamente ad un gestore autorizzato, possibilmente pubblico oppure una ditta iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home

In ogni caso il titolare dello studio odontoiatrico ha la responsabilità di verificare la validità delle autorizzazioni del soggetto a cui ha affidato l’incarico di raccolta rifiuti.

 

FIR e smaltimento rifiuti speciali

Il FIR è il “Formulario di Identificazione Rifiuti” https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2018-01-26/gestione-rifiuti-evoluzione-normativa-150435.php

che deve accompagnare lo smaltimento finale dei rifiuti speciali durante il trasporto. Viene redatto in quattro copie, datato e firmato dall’odontoiatra titolare (produttore e detentore dei rifiuti) e controfirmato dal trasportatore al momento del ritiro presso lo studio odontoiatrico: una copia rimane all’odontoiatra, mentre le altre tre copie saranno datate e controfirmate dal destinatario all’arrivo presso l’impianto di smaltimento. Di queste tre copie, una rimane al trasportatore e due al destinatario che provvederà a trasmetterne una all’odontoiatra, a testimonianza dell’avvenuto smaltimento presso il centro autorizzato. Ricordiamo che il titolare dello studio odontoiatrico è responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali fino al momento in cui non consegna i suoi rifiuti alla ditta autorizzata, la quale a sua volta dovrà confermare l’avvenuta consegna dei rifiuti, controfirmando e datando il FIR. Secondo il DPR 254/03, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati del territorio regionale e, salvo che questi rifiuti non presentino altre caratteristiche di pericolo, negli stessi impianti utilizzati per i rifiuti solidi urbani.

 

Sanzioni previste in caso di scorretta gestione dei rifiuti

Nel Decreto Legislativo 152/06 (in seguito “DLgs 152/06”) sono previste sanzioni piuttosto significative per chi non ottempera agli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti sanitari e dice quanto segue: “Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

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