PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
RAPPORTI TRA AZIONE PENALE E AZIONE DISCIPLINARE
L’art. 3 del codice di procedura penale abrogato prevedeva, nei casi di contemporanea apertura, a carico del sanitario presunto colpevole, di un procedimento penale da parte dell’Autorità giudiziaria e di un procedimento disciplinare ad opera del competente Ordine, il cd. principio della pregiudizialità penale, ovvero l’obbligo della sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito definitivo del procedimento penale.
Il nuovo codice di procedura penale ha abolito tale obbligo di sospensione, introducendo il principio dell’autonomia dei giudizi, secondo il quale l’azione disciplinare può essere instaurata senza dover attendere la conclusione dell’azione penale.
In alcuni casi, quindi, quando la criticità deontologica è palese e la prova della responsabilità del medico è conclamata (es. confessione nel corso del giudizio) è auspicabile che il procedimento disciplinare si svolga anche in pendenza di quello penale.
Negli altri casi, quando l’azione disciplinare si riferisce agli stessi addebiti contestati in sede penale, è preferibile deliberare l’apertura e la contestuale sospensione del procedimento disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
In tal modo si eviterebbero diversità di giudizio, come potrebbe succedere qualora un iscritto venisse condannato in sede disciplinare e successivamente assolto con formula piena dal giudice penale perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (v. art. 653 c.p.p. modificato dall’art. 1 della legge 97/2001), con il rischio di richieste di pretese risarcitorie da parte del sanitario nei confronti dell’Ordine che lo ha condannato.
Nel caso di azione penale conclusa con una sentenza di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti), essendo la stessa equiparabile a una sentenza di condanna (art. 445, co. 1 bis, c.p.p.), le Commissioni ordinistiche dovranno valutare la rilevanza deontologica dei fatti, avendo piena discrezionalità sia per una decisione di condanna che di assoluzione, basandosi sulle risultanze emerse in sede penale ed essenzialmente riferibili agli atti delle indagini preliminari, cui va attribuito carattere probatorio (CCEPS dec. n.1/2003 e 62/2003).
L’art. 44 del D.P.R. 221/50 prevede l’obbligatorietà dell’azione disciplinare quando sia iniziato procedimento penale e cita testualmente: “Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”.