Procedimento disciplinare – Prescrizione

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

PRESCRIZIONE

 

Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 221/50: “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni”.

I cinque anni decorrono dall’ultimo atto o fatto censurabile deontologicamente.

Quando invece la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l’ultimo atto. L’inizio del procedimento disciplinare interrompe la prescrizione, che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento non dovesse avere seguito.

Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale l’Ordine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza penale.

La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in svariate decisioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13427/04) ha chiarito che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifica quando vengono posti in essere atti del procedimento disciplinare che abbiano rilevanza esterna (deposito della decisione e notificazione degli atti agli interessati).

È importante che l’apertura del procedimento e la contestuale sospensione dello stesso in pendenza del giudizio penale sia formalizzata dalla Commissione Medica e/o dalla Commissione Odontoiatrica con apposita motivata deliberazione di apertura e sospensione del procedimento disciplinare. Detta decisione dovrà essere comunicata, oltre che all’interessato, alla Procura di competenza e al Ministero della Salute.

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