Il certificato medico cartaceo e telematico

Cos’è il certificato medico?
Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

 

Quali sono i requisiti “formali” del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell’atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall’estensore.

Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato.

Quali sono i requisiti “sostanziali” del certificato?
Il certificato deve riportare:

  • il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore
  • le generalità del paziente o del richiedente
  • l’oggetto della certificazione sulla base di referti obiettivi da citare
  • il luogo e la data di rilascio
  • la firma del medico


N.B. É necessario identificare il paziente tramite documento di riconoscimento.

Il certificato deve essere “veritiero”.
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate tramite la visita medica, oppure sulla base di referti e documentazione oggettiva. Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato.

Il medico non può rifiutarsi di rilasciare il certificato come previsto dal Codice Deontologico, salvo rifiutarsi nel caso non abbia constatato personalmente o che non ci siano riscontri oggettivi..

Il reato di “falso materiale” riguarda la parte formale del certificato come alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l’intenzionalità.

Il reato di “falso ideologico” riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l’attestazione di fatti non rispondenti a verità. Si tratta quindi di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l’intenzionalità.

 

Il certificato è “erroneo” quando il medico commette un errore ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione. In questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo e il medico non può essere accusato di alcun reato.

Il certificato è “compiacente” quando con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, tende ad alterare una situazione, minimizzandola o rendendola sproporzionata. Essendo un certificato che non risponde al requisito della veridicità si possono ravvisare gli estremi del reato di falso ideologico e di truffa.

Il “Certificato Telematico” a cura del medico prescrittore è previsto dalla normativa del settembre 2011. Vale per i medici dipendenti delle ASL e per i liberi professionisti; questi ultimi possono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale “Sistema TS” rilasciate dall’Ordine dei Medici presso cui sono iscritti.

L’obbligo del certificato telematico riguarda anche gli Odontoiatri che, come tutti i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti-lavoratori quando ritengono di assegnare dei giorni di prognosi dopo un intervento odontoiatrico.

A questo proposito è già stato dato un parere della Commissione Nazionale Odontoiatri con Oggetto: Certificazione di malattia da parte degli odontoiatri liberi professionisti, che trovate in allegato..

Il medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, non può delegare un collega o rinviare la certificazione al medico di famiglia perché questa situazione esporrebbe il medico certificatore all’accusa di falsa certificazione in quanto certifica qualcosa che non ha direttamente e personalmente constatato. Questi principi ovviamente valgono anche per l’eventuale certificato cartaceo.

Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nella redazione di certificati medici.

certificato parere CAO nazionale

Fonte

https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti/22-domande-frequenti/176-il-certificato-medico-telematico-e-cartaceo