DDL n. 714 – Decreto Bollette I tre punti chiave per gli odontoiatri

Decreto Bollette

I tre punti chiave per gli odontoiatri

 

Con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti il Senato, con il voto di fiducia, ha approvato senza modifiche il testo del Decreto Bollette. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 30 marzo 2023, n. 34, il provvedimento è diventato operativo. L’Art.15 ter di interesse odontoiatrico recita:
Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica
1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;
b) all’articolo 4, il terzo comma è abrogato.

 

Tre i punti chiave per gli odontoiatri:

  • È abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò significa che si potrà partecipare ai concorsi con la sola laurea in odontoiatria.
  • È consentito all’odontoiatra l’esercizio della medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso con la modifica dell’art.2 della legge 409/85.
  • Chi abbia conseguito le due lauree in medicina e in odontoiatria potrà decidere di iscriversi ad entrambi gli Albi, dopo l’abrogazione dell’art.4 comma terzo della 409/85.

 

Riguardo il primo punto possiamo pensare che il legislatore abbia preso spunto dalla laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ormai abilitante, che andrà a regime dall’anno Accademico 2027/2028, con un decreto del Ministero dell’Università. Il problema della laurea specialistica è stato chiarito in maniera definitiva nel Decreto Bollette in cui si dice che la laurea è una laurea specialistica, che l’odontoiatria è una branca della medicina, e che quindi, essendo una branca della medicina, non c’è la necessità di ulteriore titolo di specializzazione per accedere al Servizio Sanitario Nazionale e alla graduatoria di Specialistica Ambulatoriale.

Si tratta di problematiche che erano irrisolte da decenni – commenta il Presidente della CAO nazionale, Raffaele Iandolo – e che, grazie all’impegno sinergico del Governo e del Parlamento, con il sostegno della Commissione Albo Odontoiatri e del Sindacato, hanno ora trovato una soluzione. Finalmente si riconosce che la laurea in Odontoiatria è già di per sé una laurea specializzante, essendo focalizzata sulla salute del cavo orale e dei suoi annessi.

L’effetto pratico di tale modifica è che il paziente potrà essere curato nel pubblico da chi meglio conosce una determinata branca dell’odontoiatria. Al di fuori delle tre specializzazioni che esistono in Italia, cioè Ortognatodonzia, Chirurgia odontostomatologica e Odontoiatria pediatrica, chi per esempio ha dedicato la propria vita alla conservativa o alla protesi, o ad altre branche che non sono oggetto di specializzazione universitaria, potrà tranquillamente essere a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e della Specialistica Ambulatoriale

 

Il secondo punto, che ha già suscitato non poche polemiche, è la possibilità per l’odontoiatra di esercitare la medicina estetica sull’intero volto, quando prima poteva intervenire solo nel terzo inferiore, a completamento di trattamenti odontoiatrici. La norma parte dal presupposto che l’odontoiatra è a tutti i livelli un medico e dunque, dopo aver acquisito le dovute competenze, è in grado di trattare eventuali inestetismi non solo nel terzo inferiore del viso ma anche in tutta la faccia, alla stregua di chi esercita la medicina estetica senza una specializzazione universitaria. Dunque chi vuole può allargare i propri confini all’intera faccia, ma deve averne le capacità e dimostrare come le competenze si possano tramutare in un’effettiva conoscenza e un’effettiva capacità professionale nel fare le cose.

 

Il terzo punto, squisitamente ordinistico, riguarda la possibilità della doppia iscrizione per chi abbia conseguito la laurea sia in medicina sia in odontoiatria. La norma precedente, contenuta nella legge 409, non rispondeva a nessuna logica rivelandosi una stortura tipicamente italiana, oggetto di una battaglia storica da parte di Ordini e Associazioni di categoria, che in sinergia con il Governo finalmente ha trovato soluzione.

 

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