Obbligo di ascoltare il battito cardiaco contro l’aborto: “Una proposta contraria all’etica e alla scienza”

Anche in Piemonte, nei mesi scorsi, sono state raccolte le firme per modificare la legge 194/1976 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”.

Con questa proposta si vuole costringere il medico che effettua la visita che precede l’interruzione volontaria di gravidanza a far vedere il feto alla donna intenzionata ad abortire e a rilevare e farle ascoltare il battito cardiaco tramite un’ecografia Doppler.

È un’iniziativa che ci preoccupa molto, sia dal punto di vista etico e deontologico, sia dal punto di vista scientifico. Il codice di deontologia medica, infatti, in ben quattro diversi articoli (4, 6, 13 e 16) vieta al medico di prescrivere ed eseguire indagini o trattamenti la cui indicazione non abbia fondamento scientifico e motivazione clinica. Quindi effettuare questa indagine, del tutto inappropriata, sarebbe contrario ai principi di etica medica.

Altrettanto, se non più inquietante è l’aspetto scientifico per il potenziale danno che ne potrebbe ricevere il feto. L’unico modo per auscultare il battito cardiaco fetale nel primo trimestre di gravidanza – periodo a cui si riferisce la proposta – è l’utilizzo degli ultrasuoni sfruttando l’effetto Doppler: è ben documentato che gli ultrasuoni in generale, ed il Doppler in particolare, se immessi nei tessuti (in questo caso nel cuore del feto), determinano un aumento della temperatura che potrebbe danneggiare l’organo nella sua delicata fase di formazione.

Per questo motivo la procedura che permette di sentire il battito cardiaco è largamente sconsigliata nel primo trimestre di gravidanza dalle società scientifiche tra cui l’AIUM, American Institute of Ultrasound in Medicine, e l’ISUOG, International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, che raccomandano entrambe di non utilizzare questa metodica prima delle 10 settimane di età gestazionale, metà del terzo mese (https://www.aium.org/resources/official-statements/view/prudent-use-and-safety-of-diagnostic-ultrasound-in-pregnancy; https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.23610)

“Questa modifica della legge 194, se accolta, imporrebbe al medico di violare gli obblighi deontologici di autonomia e indipendenza della professione, appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche terapeutiche e di buon uso delle risorse – sottolinea il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto -. Come Ordine, ente pubblico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, sentiamo il dovere di contrastare questa proposta, affinché non vengano imposti alla comunità professionale medica comportamenti inaccettabili, in quanto deontologicamente e scientificamente scorretti”.

 

16 febbraio 2024

 

Il comunicato in pdf