Quesito
Sono una collega odontoiatra e vi contatto per due quesiti:
- Nelle vesti di collaboratrice, devo avere un esperto di radioprotezione di riferimento? Inoltre, devo dichiarare tramite un modulo apposito se eseguo radiografie e quanto ore lavorative effettuo in ogni studio in cui collaboro?
- Nell’ottica di rilevare uno studio mono professionale, situato al pian terreno ma con accesso condominiale, é obbligatorio avere una accessibilità totale per disabili? Lo studio è localizzato dentro un appartamento al quale, per accedere, ci sono sia i rialzi del portone (edificio storico) sia gli scalini di accesso allo studio stesso. In caso di obbligatorietà, a quale ente posso fare riferimento per la valutazione ed eventualmente per la realizzazione dei lavori?
Risposta
In riscontro alla Sua richiesta in oggetto si richiama l’Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016, n. 104/CSR, http://archivio.statoregioni.it/dettaglioDocd8c1.html?idprov=17405&iddoc=53911&tipodoc=2&CONF=CSR in materia di requisiti delle strutture che erogano prestazioni odontostomatologiche. L’Intesa richiama, tra i requisiti generali, il rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si evidenzia, tuttavia che la suddetta Intesa, pur costituendo un atto di indirizzo tecnico, non risulta ad oggi recepita con specifico atto normativo dalla Regione Piemonte. Si rappresenta altresì che la Regione è attualmente impegnata nella predisposizione del relativo testo di recepimento, senza che sia allo stato possibile formulare previsioni in merito ai tempi e ai contenuti della sua adozione.
Si precisa inoltre, che le disposizioni relative agli studi monoprofessionali variano da Regione a Regione. Si consiglia pertanto di verificare le deliberazioni della Giunta regionale più aggiornate in materia, nella Regione in cui si intende aprire lo studio.
Si segnala, a titolo esemplificativo, la DGR della Regione Lazio n. 669/2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 64 del 11.08.2026, nella quale si precisa che gli “studi professionali non sono soggetti all’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità del titolare o dei titolari dello studio, eventualmente orientate a favorire l’accessibilità ai locali in funzione della tipologia di utenza.” Tale delibera si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lazio; per uno studio situato in Piemonte occorre fare riferimento a quanto esposto nei paragrafi precedenti.
Infine, in risposta alla Sua richiesta di indicare gli enti cui rivolgersi per la valutazione dell’accessibilità dello studio alle persone con disabilità, Le consigliamo di fare riferimento all’ASL territorialmente competente e al SUAP del Comune in cui si trova lo studio.
Risposta
Oggetto: quesito esperto qualificato di radioprotezione.
In riscontro alla Sua richiesta in oggetto si precisa quanto segue.
La questione da Lei rilevata è già nota anche alla FNOMCeO, che si è espressa in materia con la Comunicazione n. 84 del 2024.
Per Sua comodità, potrà consultare il documento collegandosi al seguente link: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2024/05/COM-N-48.pdf
Nella speranza di fare cosa gradita e di fornire ulteriori elementi di approfondimento, Le segnalo inoltre i seguenti articoli sul tema pubblicati da Odontoiatria33:
Data pubblicazione: 13.10.2026
