Cessione di studio odontoiatrico associato e gestione delle cartelle cliniche

Quesito

Vi scrivo perché, assieme ad una collega, sono prossimo a rilevare uno studio già avviato da anni. Si parlerebbe quindi di uno studio ASSOCIATO già esistente che viene acquisito da due colleghi anch’essi associati (nessuna delle parti è una SRL). Durante le ultime settimane sono venute a galla alcune problematiche che vorrei sottoporvi al fine di capire quali accorgimenti adottare:

GESTIONE PAZIENTELA: alcuni consulenti da noi interpellati hanno enfatizzato la necessità di porre estrema attenzione circa il passaggio delle cartelle e dei dati contenuti in esse da vecchia a nuova proprietà, sottolineando che, trattandosi di dati sensibili, non possono essere trasferiti senza previo consenso informato. Domando quindi se esistono delle linee guida chiare da seguire per fare il passaggio in maniera più corretta possibile;

COMPRAVENDITA: come anticipato nella premessa sopra, la cessione dello studio avverrà da un’associazione tra professioni ad un’altra, non venendo quindi coinvolte SRL: si può eseguire la compravendita attraverso una scrittura privata come cessione di quote o occorre necessariamente passare da un notaio come se fosse una cessione d’azienda? I costi da sostenere per una o l’altra opzione sono MOLTO diverse, purtroppo, anche per questa questione, abbiamo avuto da commercialisti e notai le più svariate opinioni.

Risposta:

Risposta

In riscontro alla Sua richiesta, disaminato parere legale in merito ai quesiti posti, si riporta quanto segue.

Riguardo alla modalità di trasferimento delle cartelle cliniche e documentazione sanitaria dei pazienti.

A tal proposito è bene chiarire che il rapporto medico-paziente è di tipo fiduciario e la documentazione sanitaria contiene dati appartenenti a categorie particolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Ne consegue che:

– il paziente mantiene il diritto di scegliere liberamente il proprio medico curante e di decidere se proseguire il rapporto con i professionisti subentranti;

– il trasferimento delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria non può essere considerato un mero effetto automatico della cessione dello studio professionale;

– i pazienti devono essere adeguatamente informati del mutamento della titolarità dello studio, delle finalità del trattamento dei dati e dell’identità del nuovo titolare del trattamento (anche sulla base del disposto dell’art. 23 del Codice di deontologia medica “Continuità delle cure”).

Alla luce di quanto sopra, sotto il profilo deontologico, appare opportuno che il passaggio avvenga con la massima trasparenza nei confronti dei pazienti, consentendo a ciascun assistito di scegliere se proseguire il rapporto con i medici subentranti, richiedere la restituzione ovvero la trasmissione della propria documentazione ad altro professionista di fiducia, esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sottoscrivendo appositi nuovi moduli di consenso al trattamento dei dati personali.

Riguardo all’atto giuridico più appropriato ai fini della compravendita dello studio.

Occorre preliminarmente distinguere gli aspetti di natura deontologica, sui quali l’Ordine può esprimersi, dagli aspetti civilistici, societari, fiscali e notarili, che richiedono il parere di professionisti competenti nei settori specifici.

Lo studio professionale non costituisce, di regola, un’impresa commerciale; tuttavia, esso rappresenta un complesso organizzato di beni materiali e immateriali (locali, arredi, attrezzature, contratti, avviamento nei limiti consentiti dall’ordinamento, ecc.) suscettibile di trasferimento.

La disciplina civilistica applicabile alla specifica cessione dipende dalla concreta configurazione giuridica dell’operazione (cessione di beni, cessione del contratto di associazione professionale, trasferimento del complesso organizzato, ecc.) e non può essere questione da demandare all’Ordine.

Pertanto, la scelta tra scrittura privata, atto autenticato o atto notarile costituisce questione di natura civilistica e fiscale, da valutarsi con il supporto del notaio e dei consulenti incaricati, anche alla luce della struttura giuridica delle associazioni professionali coinvolte e del contenuto dell’accordo negoziale.

Sul piano strettamente deontologico, invece, di competenza dell’Ordine, è bene ricordare che i locali (“intesi come i muri”) possono essere oggetto di compravendita, ovvero di cessione del contratto di locazione secondo le ordinarie regole civilistiche.

Anche i beni strumentali, quali arredi, apparecchiature, strumenti, software, archivi, marchi e altri cespiti possono essere trasferiti mediante specifici accordi.

Diverso, invece, è il rapporto con i pazienti, che non costituisce un bene commerciabile. Il rapporto professionale medico-paziente resta infatti fondato sulla libera scelta dell’assistito e sul vincolo fiduciario che caratterizza l’esercizio della professione medica.

Ne consegue che non può essere oggetto di vendita la “pazientela” in senso proprio, mentre possono essere trasferiti gli elementi organizzativi dello studio e il relativo avviamento professionale nei limiti riconosciuti dalla normativa e dalla giurisprudenza, fermo restando il diritto di ciascun paziente di scegliere liberamente il professionista cui affidare le proprie cure (Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 2010, n. 2860).

Sul punto, ricordiamo brevemente la portata di due articoli del codice deontologico che definiscono i principi etici e i doveri professionali di medici e odontoiatri iscritti agli Albi.

In particolare, l’art. 20 (relazione di cura) stabilisce che la relazione tra medico e paziente debba essere costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il principio della libera scelta del medico da parte del paziente si fonda sul principio della fiducia personale, attese le finalità preminenti di tutela della salute
pubblica.

Tale principio è da considerarsi sempre prevalente rispetto a eventuali clausole contrattuali che ne impediscano la concreta attuazione.

Lo stesso tema viene poi ripreso dall’art. 27 che sancisce che la libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona, vietando espressamente qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

 

Data pubblicazione: 13.10.2026