Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0: chiarimenti ministeriali sulle modalità di accesso per MMG e PLS

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 0002600 del 13 marzo 2026, fornendo attesi chiarimenti in merito alle modalità di consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0 da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Il documento interviene per risolvere alcune incertezze interpretative derivanti dall’applicazione del Decreto 7 settembre 2023, che sembrava restringere la possibilità di accesso ai soli assistiti in carico fiduciario.

L’estensione dell’accesso oltre la lista degli assistiti

Il FSE 2.0 è configurato come il punto unico di accesso ai dati sanitari e socio-sanitari del cittadino, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più efficace ed efficiente grazie alla condivisione della storia clinica. La circolare specifica che, nelle more dell’aggiornamento tecnico dei profili di autorizzazione, ai medici del territorio è consentito l’accesso non solo per i propri assistiti (o in caso di sostituzione), ma anche per i pazienti presi in cura in contesti organizzativi differenti.

Questa precisazione è di fondamentale importanza per i professionisti che operano nella continuità assistenziale, nell’emergenza sanitaria territoriale (118), nei punti di primo intervento e nei presidi ospedalieri (P.S./D.E.A.), nonché nelle nuove strutture previste dal DM 77/2022 come le Case e gli Ospedali della Comunità.

Responsabilità e condizioni operative

L’accesso al Fascicolo rimane strettamente vincolato alla finalità di cura e al previo consenso dell’assistito. Per i pazienti non inclusi nelle proprie liste, il medico può procedere alla consultazione previa dichiarazione esplicita che il processo di cura è in atto al momento dell’accesso. Tale dichiarazione comporta l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Limitazioni e divieti

La circolare ribadisce con fermezza l’esclusione della consultazione del FSE da parte di soggetti che non perseguono finalità di cura. A titolo esemplificativo, l’accesso è vietato nell’esercizio di attività medico-legale, per accertamenti di idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.

Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione della circolare integrale allegata per ogni ulteriore dettaglio tecnico e normativo.