Quesito:
Avrei intenzione di aprire una srl immobiliare per gestire parte del patrimonio di famiglia e parte di patrimonio per affitti a reddito. Siamo entrambi due odontoiatri iscritti all’Ordine.
Richiedo se sussistano incompatibilità qualora uno dei due prendesse la carica di amministratore unico della suddetta società.
Risposta:
In assenza di una norma specifica che impedisca all’iscritto all’albo professionale la possibilità di costituire una società che non ne condizioni la dignità e l’indipendenza professionale e che non preveda accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti all’esercizio professionale, non sembrano esserci motivi ostativi alla formulazione di un parere favorevole.
In assenza quindi di pericoli per il decoro e la dignità della professione, per l’indipendenza e l’autonomia della stessa e, soprattutto, in assenza di conflitto di interessi, si ritiene possibile per l’iscritto costituire una società che abbia ad oggetto attività diverse da quella professionale.
Anche per quanto concerne la possibilità per l’iscritto di ricoprire la carica di amministratore unico nulla osta, qualora, per le caratteristiche quantitative e qualitative di detta partecipazione sociale, non si configuri l’esercizio di un’attività commerciale che possa compromettere l’autonomia, la dignità e l’indipendenza professionale, generare conflitti di interesse con l’attività sanitaria, ovvero violare i principi cardine del codice deontologico o della legge professionale.
Si rileva comunque che, in ogni caso, qualora emergessero, nel corso della vita della società, situazioni che si pongano in contrasto con i dettami deontologici, l’Ordine potrà sempre valutare l’avvio di eventuali azioni disciplinari a carico dell’iscritto.
Fonti normative:
– Art. 4 CDM
– Art. 30 CDM
– Art. 65 CDM
