Il presente parere è stato redatto dall’Avv. Chiara Longhin su richiesta dell’Ordine e pubblicato in data 22.07.2025
Posto che per “subentro” comunemente si intende il cambio di titolarità di uno studio dentistico, inteso come sede professionale dove l’odontoiatra esercita la sua attività professionale caratterizzata dalla prevalenza dell’apporto intellettuale e professionale rispetto alla disponibilità di beni e attrezzature, deve esser posto in evidenza come tale negozio giuridico non trovi nell’ordinamento del Piemonte una specifica disciplina, nè nell’ordinamento civile uno schema predeterminato che è lasciato alla libertà delle parti.
Vari sono infatti i profili che vengono in rilievo nel subentro in uno studio a seconda che esso sottintenda una cessione dei beni strumentali (riuniti, attrezzature, magazzino, personale, contratti, etc.), delle autorizzazioni (in Piemonte il regime autorizzativo di cui all’art. 8 ter del D. Lgs. 502/92 non è ancora entrato in vigore) e dei beni immateriali (clientela) che la giurisprudenza a partire dal febbraio 2010 con la sentenza n. 2860 della Suprema Corte ha ammesso anche per i liberi professionisti (in precedenza la clientela non era considerata elemento del patrimonio del professionista), dal subentro inteso come semplice cambio di intestazione dello studio.
Mentre in quest’ultimo caso il subentrante è tenuto a tutti gli adempimenti propri dell’apertura di uno studio professionale previsti dalla normativa regionale, nel primo caso il subentro implica la cessazione dell’attività da parte del cedente e l’acquisizione da parte del subentrante
dell’autorizzazione dello studio (il regime autorizzativo è in vigore in quasi tutte le regioni, diversamente dal Piemonte dove l’apertura degli studi professionali odontoiatrici è libera), dei beni materiali (riuniti, strumentazione, magazzino, personale, etc.) oltre alla possibilità di acquisire la clientela.
La delicatezza del negozio giuridico suggerisce di regolare il subentro con un contratto di cessione di studio professionale e di attività professionale, nel quale le parti delineano gli adempimenti cui saranno rispettivamente tenute che costituirà l’iter procedimentale del subentro.
Al di là degli aspetti economici, il contratto di cessione regolerà tutte le condizioni per consentire un valido subentro:
- sia quelle di carattere amministrativo, come la volturazione dell’autorizzazione (ovviamente per le regioni dove è in vigore il relativo regime), la comunicazione al SUAP- sportello unico per le attività produttive (ovviamente dove è in vigore questo regime normativo locale, ma non in Piemonte), le comunicazioni alle autorità del cambio di titolarità delle apparecchiature radiografiche, la volturazione dei contratti per lo smaltimento dei rifiuti, la comunicazione agli enti nel subingresso nei contratti di lavoro del personale, etc.
- sia quelle di carattere privato, come il corrispettivo della cessione e le modalità di pagamento, la c.d. presentazione della clientela, l’affiancamento del subentrante, il trasferimento degli archivi e la privacy, il buon esito del trasferimento della clientela, la sorte dei contratti del personale e la regolazione delle relative posizioni economiche, la sorte dei contratti tra i quali quello di utilizzazione dell’immobile sede dello studio, la sorte dei crediti e dei debiti dello studio ceduto, il patto di non concorrenza, le penali etc.