“in riscontro ai Suoi interrogativi Le comunichiamo che la P.IVA non è requisito indispensabile per l’esercizio della professione che è subordinata esclusivamente all’iscrizione all’albo professionale. La chiusura della P.IVA non impedisce quindi di poter continuare nella professione medica svolta a titolo gratuito. Per quanto concerne la Sua iscrizione alla Cassa di Previdenza la relativa cancellazione richiede la preliminare cancellazione dall’albo professionale. Tuttavia la mancata produzione di redditi professionali rende la Sua iscrizione oggettivamente inconferente. “

“Si chiede di fornire gentilmente un parere circa legittimità ed obblighi conseguenti la cessazione della partita iva, come di seguito evidenziato:
– è legittima la prosecuzione di esercizio della professione medica, se svolta a titolo gratuito;
– vige comunque l’obbligo di iscrizione alla cassa di previdenza (di cui si allega certificato), con conseguente obbligo di versamento dei contributi, pur in assenza di reddito.

12/03/2024