“Rispondiamo al Suo interrogativo informandoLa che l’esercizio della libera professione per il medico dipendente, quanto convenzionato, va innanzitutto reso compatibile con il rapporto di “esclusività” che esige la preventiva autorizzazione dell’ASL la quale indicherà la struttura dove poter svolgere la libera professione. Il medico dipendente non è infatti libero di aprire un suo studio, salvo non abbia optato ex art. 1, comma 5, L. 662/96 per il regime extramoenia. Solo in questo caso potrà aprire liberamente un suo ambulatorio, ma non in uno studio di un MMG che è una struttura subordinata al preventivo benestare di idoneità dell’ASL: il che porta ad escludere la commistione delle due attività nella stessa struttura, salva specifica diversa autorizzazione dell’ASL. “

“Sono vostro iscritto, medico oculista in capo all’asl di …… , e scrivo per chiedervi un aiuto sulle pratiche necessarie per l’apertura di uno studio professionale. Nel dettaglio avrei intenzione di utilizzare, al di fuori dell’orario di attività, lo studio di un collega medico di medicina generale, per due pomeriggi al mese.
In questo caso specifico, è necessario presentare la SCIA al comune in cui è locato lo studio?”