“in riscontro alla Sua richiesta Le comunichiamo che l’esercizio della ALPI è regolata dalla L. 120/2007 alla cui lettura si rinvia. L’ALPI allargata a spazi sostitutivi fuori dall’azienda costituisce un’eccezione giustificata dall’indisponibilità di spazi aziendali ed è connotata dalla transitorietà. L’art. 15 quinques comma 10 del Dlgs 502/92 consente l’utilizzazione del proprio studio solo previa autorizzazione dell’ASL e con l’applicazione del DPCM 27.03.2000 a fronte della carenza di strutture e spazi aziendali idonei. L’art. 22 bis del DL 223/2006 ha poi rimesso alla discrezionalità delle aziende e alla loro autonomia la possibilità di autorizzare l’ALPI nello studio del dipendente. Le suggeriamo quindi di consultare informalmente l’ASL di Sua dipendenza. “

Sono un’ oculista dipendente come dirigente medico a tempo indeterminato presso l’ ospedale Oftalmico di Torino dal 2019, desidererei avere qualche informazione riguardo la possibilità di svolgere attività in regime di intramoenia allargata presso l’ Asl Città di Torino e in particolare vorrei capire le procedure necessarie per rendere convenzionato con l’ Asl uno studio privato.