“L’interrogativo posto concerne la portata del segreto professionale che qualunque professionista, ed a maggior ragione il medico, può opporre a chiunque chieda di rivelare quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Il segreto professionale è tutelato dall’ordinamento all’art. 622 c.p. e all’art. 201 cpp che esplicitamente esonera i medici dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio, con la sola eccezione dei casi in cui denuncia o referto sono obbligatori (es. constatazione di infortunio, certificazione di una malattia professionale, violenza su minore etc.). Va aggiunto che l’autorità di P.G. ogni qualvolta interviene a cercare notizie presso un medico dovrebbe avvisarlo che può avvalersi dell’obbligo di astensione se dette informazioni sono conosciute per ragioni di professione. Il medico che rifiuti di riferire notizie, dichiarando di avvalersi del segreto professionale, non incorre in alcuna responsabilità, non viola alcuna legge e deve sapere che l’Autorità potrà usare il potere di sequestrare la cartella clinica presentando un decreto dell’Autorità Giudiziaria in mancanza del quale il richiedente non potrà accedere ad alcun dato conservato dal medico. Per quanto concerne il limite di autodeterminazione del paziente psichiatrico, lo stesso va individuato nell’incapacità cognitiva del paziente. Qualora infatti questa sia assente al punto da giustificare un TSO anche la capacità di autodeterminazione dovrà essere ritenuta assente”

“Sono una partecipante del Master MEDPOS, scrivo questa mail come da accordi intercorsi nella nostra ultima lezione, per condividere 2 casi che mi sono capitati sul lavoro.

Il primo riguarda la richiesta di parte di Polizia o Carabinieri di informazioni mediche o in merito alle dinamiche di incidenti stradali o tentati suicidi direttamente in Pronto Soccorso. Mi è capitato più volte durante i turni di lavoro (questi casi finora riguardano sempre il PS di Udine, qui a Torino non mi è ancora mai successo) di ritrovarmi davanti le Forze dell’Ordine nei locali di PS che mi chiedevano informazioni verbali in merito ai pazienti. Possono farlo? Noi siamo tenuti a darle in quanto Pubblici Ufficiali in quel momento o siamo sempre e comunque tenuti al segreto professionale?

L’altro caso invece mi è capitato molto di recente qui in PS a Torino: un paziente in grado di intendere e volere e apparentemente non in alterato stato di coscienza è venuto in PS chiedendo benzodiazepine e dichiarando idee anticonservative, non ha voluto aspettare lo psichiatra e ha abbandonato il Pronto Soccorso. La mia domanda riguarda l’indicazione al TSO e dove sono i “limiti”” del diritto del paziente ad autodeterminarsi e a rifiutare le cure proposte.