“In riscontro al quesito posto Le confermiamo che l’art. 58 del Codice di Deontologia Medica che regola il rapporto di colleganza prescrive che “il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese”. Il precetto deontologico, tuttavia deve essere interpretato con una lettura coordinata con altri principi e indicazioni contenute nel Codice di Deontologia Medica, quali l’obbligo di informativa che sempre deve precedere qualunque prestazione, il divieto di abuso del proprio status, etc. Sarà quindi buona regola del medico che si rivolge ad un collega manifestare la Sua qualità professionale, mentre il curante dovrà preventivamente quantificare il valore economico della prestazione indicando quale parte abbia natura di spesa soggetta a rimborso. La norma deontologica va quindi interpretata anche come dovere di trasparenza del rapporto economico nei confronti del collega.”

Vorrei sapere se esiste ancora la regola( mi pare articolo 7 delle leggi sanitarie) che ” il medico deve curare gratuitamente il collega e famigliari,salvo il rimborso spese”