“L’atto di indirizzo approvato con DPR 14.1.97 relativo ai requisiti delle strutture in cui viene svolta attività sanitaria ha trovato seguito nella Regione Piemonte nella DGR 616/2000, le cui prescrizioni risultano in parte superate da normativa sopravvenuta. Va infatti significato che la legge 4.8.2017 n. 124 all’art. 1 comma 154 dispone: “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.” Il legislatore ha quindi previsto la separazione della supervisione direzionale da parte del direttore sanitario iscritto all’albo medici dell’attività odontoiatrica svolta nei poliambulatori, riservandola agli odontoiatri iscritti al relativo albo. La prescrizione della presenza di un medico che sovraintenda alle attività svolte nel poliambulatorio, la cui ratio è quella di evitare abusi, può dunque ritenersi superata per i servizi odontoiatrici presenti nel poliambulatorio la cui sorveglianza è direttamente affidata al dentista responsabile del relativo servizio, il cui nominativo deve essere comunicato all’Ordine secondo il disposto del comma 536 art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145. “
Codice fiscale: 01111330013
Codice Ipa: opdc_001
Codice univoco: UF74PD