La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Bollette (D.L 34/23), comprendente anche alcune disposizioni aventi per oggetto la professione odontoiatrica (art 15, ter) ha suscitato molteplici pareri e reazioni, sia favorevoli che contrari in ambito sanitario. La maggior sorpresa è stata la rivisitazione dell’art 2 della L 489/85 al quale è stata aggiunta la dicitura “e possono esercitare le attività di medicina estetica, non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, al terzo medio ed al terzo inferiore del viso”.
È del tutto evidente che il portato normativo comporta riflessioni semantiche, concettuali, medico-legali ed anche economiche.
Proprio partendo da questo ultimo aspetto è innegabile che l’apertura concessa agli odontoiatri dalla normativa, è destinata a produrre una molto probabile modificazione del mercato.
Ma per analizzare un po’ più nel dettaglio il senso e le ripercussioni che la novella legislativa apporta, si deve partire dal significato letterale dei singoli sintagmi, partendo dal sintagma “medicina estetica”.
La medicina estetica è una disciplina medica finalizzata alla cura della propria immagine mediante interventi di natura asportativa o additiva, può essere praticata da qualsiasi medico, in conformità a quanto avviene per le altre branche mediche, salvo la radiologia e l’anestesia e rianimazione che presuppongono il titolo accademico di specialista.
Ma ciò che interessa realmente dal punto di vista medico-legale, non è chi pratica l’attività della medicina estetica bensì la finalità con cui questa viene esercitata o meglio la natura della prestazione che viene esercitata.
Nelle prestazioni a finalità estetica, il sanitario si assume verso il paziente un obbligo di risultato estetico che non deve essere inteso in senso assoluto ma in riferimento allo status quo ante del paziente (vedi in tal senso sentenza del Tribunale di Napoli N° 5155 del 20.05.2019).
É evidente che l’obbligo di risultato comporta una serie di problematiche di non poco conto.
La prima prevede la necessità di un inquadramento neuro psicologico del paziente da parte del sanitario giacché molto spesso chi richiede un trattamento estetico presenta dei tratti di personalità narcisistici, ossessivi e depressivi. Il rischio è quello di “scontentare” in ogni caso il paziente che non vede raggiunta quella perfezione che si sarebbe aspettato dal medico.
La simulazione digitale dell’esito dell’intervento proposto può da un lato aiutare il medico a far comprendere meglio al paziente l’obiettivo che ci si prefigge, ma dall’altro potrebbero indurre un’aspettativa eccessiva rispetto ad alcuni inconvenienti non prevedibili legati alla variabilità biologica.
Quanto detto sino ad ora riguarda in astratto tutti gli interventi con finalità estetica ma la normativa apportata dal decreto bollette con riferimento alla pratica odontoiatrica, parte dal riferimento ad un atto non invasivo o mini invasivo.
Il legislatore non ha connotato ulteriormente tale dicitura per cui l’interpretazione è molto difficile, essendo lacunosa sia per quanto riguarda lo spazio d’attività dell’odontoiatra sia per quanto concerne il significato del termine ”non invasivo o mini invasivo”, potendosi adottare come riferimento la durata dello stesso, la necessità di ricovero, la complessità dell’intervento etc.
Appare evidente che, in caso di contenzioso, tale aspetto non definito potrebbe essere un “punto debole” nella difesa del sanitario in quanto si potrebbe prospettare l’esecuzione di un atto la cui liceità è ancora in discussione.
Attenzione anche all’obbligo assicurativo: fino ad ora le polizze prevedevano la copertura per l’attività odontoiatrica abituale con finalità terapeutiche e quindi con obbligo di mezzi.
Da oggi invece l’odontoiatra che volesse occuparsi anche di medicina estetica nei limiti ricompresi dalla normativa, dovrà rimodulare la propria polizza RC in modo che venga compresa anche l’attività estetica con il rischio relativo all’obbligazione di risultati.
Detto ciò, il dettato normativo prevede la necessità di un’analisi più approfondita e dettagliata in altre sedi e in tempi successivi in modo da poter trarre conclusioni più complete dopo che la pratica di medicina legale e di odontoiatrica forense abbia potuto confrontarsi con alcun casi clinici, affiancando così l’aspetto teorico a quello pratico.