il suo interrativo trova risposta nel dettato dell’art. 1 comma 536 della L. 145/2018 così come modificato dalla legge di adeguamento comunitario del 2021. L’indicazione fornitaLe dall’ASL CN1 è quindi oggi superata, essendo stato eliminato per il direttore sanitario di una struttura odontoiatrica l’obbligo di iscrizione alla’albo dove ha sede la struttura stessa. La modifica recentemente introdotta consnete infatti all’odontoiatra di conservare l’iscrizione presso il proprio Ordine con il solo obbligo di comunicare l’assunzione della funzione di direzione anche all’Ordine del territorio dove ha sede la strutura.

si richiede parere circa l’obbligatorietà di iscrizione, pretesa dall’ASL CN1, di un odontoiatra iscritto presso l’Ordine dei medici della Provincia di Torino dove esercita la professione quale libero professionista ma ha assunto la direzione sanitaria di una struttura operante in Provincia di Cuneo.