A seguito della L. 145/2018 la funzione di direttore sanitario di struttura privata non può essere assunta se non per un unico ambulatorio. L’odontoiatra potrà essere direttore sanitario di una sola struttura e la sede della stessa determinerà l’obbligo per il medico di iscrizione presso l’Ordine nel cui territorio è ricompresa la struttura. Il possesso di due lauree non consente di duplicare la funzione

“Buongiorno sono la dottoressa *****, avendo due lauree, sono iscritta all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino.
Sono il direttore sanitario di una società che si chiama Pinelli Srl con sede amministrativa a Torino questa società ha due sedi lavorative una dislocato a Giaveno mono specialistica odontoiatrica e una dislocata ad Asti pluri specialistica.
A seguito della legge numero 145 del 30/12/2018 con decorrenza circa a partire dal 30 aprile volevo capire come potermi comportare.
In giorni differenti lavoro presso le due strutture volevo quindi mantenere la direzione di ambo le strutture .
Volevo chiedervi quindi come comportarmi se potevo ,ad esempio, sdoppiare le due lauree con un’iscrizione presso l’ordine di Torino e un’iscrizione presso l’ordine di Asti.
Se ci sono altre possibilità o se la mia ipotesi non fosse praticabile mi farebbe piacere saperlo .”