A seguito del DL 233/2006 anche i professionisti possono divulgare informazioni relative alla loro atività che devono rispettare i requisiti indicati nell’art. 4 del DPR 137/2012. La normativa richiamata ha liberalizzato l’informazione abrogando la legge 172/92 che prescriveva l’obbligo di preventiva autorizzazione. La forma è quindi svincolata da caratteristiche particolari, diversamente dai contenuti dell’informazione che non possono mai essere suggestivi, né promozionali come recita l’art. 1 comma 525 della L 145/18.

“Sono un Medico Iscritto all’Ordine di Torino, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva. Ho la necessità di conoscere l’attuale normativa di riferimento per la realizzazione di un sito web relativo alla mia figura professionale. Quali caratteristiche essenziali deve avere l’impostazione del sito? Quali cose vanno evitate? In passato mi avevate sottolineato l’essenzialità di una prima schermata vuota con il tasto entra ( prima di accedere alla home ) e di riportare in ogni pagina l’avvenuta “”Autocertificazione Inviata Ordine Medici di Torino in data….””
Purtroppo navigando on-line si trovano impostazioni e progettazioni concettuali disparate e/o talvolta contradditorie , che non consentono di capire se esiste e quale deve essere la direttiva “”ufficiale/obbligatoria “” da rispettare.
Questa è la richiesta formulatami anche dalla nuova azienda che dovrà occuparsi del prossimo sito, in modo da non sfociare in forme illecite.”