Il rapporto di collaborazione che non sia regolato contrattualmente con atto scritto, nel quale siano specificamente indicate le obbligazioni assunte dalle parti, porta ad escludere che una delle stesse possa lamentare il patto di non concorrenza nel momento in cui, interrotto il rapporto di collaborazione, contatti direttamente i pazienti in precedenza curati. L’art. 2125 c.c., cui occorre avere riguardo, dispone che il patto di non concorrenza deve essere stipulato per scritto e deve essere remunerato, cosicché in mancanza di questi requisiti non può integrare una concorrenza sleale la condotta del collaboratore che dopo aver interrotta la collaborazione prenda contatti con i pazienti in precedenza curati

“Ho la doppia iscrizione all’Ordine di Torino, ma ho anche uno studio dentistico in Val d’Aosta, che prima di me è appartenuto a mio padre. In questo studio ha lavorato per una dozzina d’anni in qualità di collaboratrice un’odontoiatra, iscritta all’Ordine di Aosta. Le prestazioni da lei eseguite venivano fatturate direttamente da me ai pazienti e lei a sua volta fatturava mensilmente a me le sue competenze. Il rapporto professionale si è interrrotto dal primo novembre e la collega ha incominciato a contattare i pazienti dello studio, attraverso social media o sms o telefonate, dicendo che non lavorava più con me e invitandoli a seguirla presso un altro studio.
Vorrei sapere se si può configurare un’infrazione del codice deontologico ed eventualmente come posso agire per tutelarmi. Potrei avere l’appoggio dell’Ordine nel caso che mi consigliaste di intraprendere qualche azione?”