La materia dei riposi per allattamento è un “diritto potestativo” regolato dall’art. 39 Dlgs 151/2001. I periodi di riposo per allattamento sono considerati ore lavorative agli effetti della retribuzione e non possono pregiudicare il lavoratore sotto alcun profilo. Pur non conoscendo il regolamento della Sua azienda escludiamo che il riposo per allattamento possa essere strumentalizzato per impedirLe di svolgere attività da Libero Porfessionale intramoenia perchè il riposo per allattamento sotto nessun profilo integra una riduzione d’orario dell’attività della lavoratrice. La giurisprudenza ha infatti chiarito che i periodi di riposo della lavoratrice madre non possono essere strumentalizzati per variare in difetto l’orario di lavoro e penalizzare il diritto all’allattamento.
Codice fiscale: 01111330013
Codice Ipa: opdc_001
Codice univoco: UF74PD