La frequenza della scuola di specializzazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, ad esclusione di quelle indicate nell’art. 19 della l. 448/2001 che consente l’attività di Guardia Medica, l’attività di sostituzione dei Medici di Medicina Generale e l’attività di Guardia Turistica. Il contratto di lavoro nella medicina di servizi scolastici non rientra in alcuna delle fattispecie dell’art. 19 richiamato ed il rapporto di lavoro con un orario giornaliero risulta incompatibile con l’obbligo di frequenza formativa a tempo pieno.

Sono risultato selezionato in graduatoria perl’incarico di Medico nelle Scuole. Volevo chiedere se tale impegno risultasse incompatibile con il contratto di specializzazione per il quale ho sostenuto il relativo concorso, ora in attesa dell’esito a causa dei ritardi amministrativi. Nel caso non fosse compatibile mi chiedevo quale fosse il corretto iter per prestare servizio senza correre il rischio diperdere l’eventuale borsa di specializzazione.