“in riscontro alla Sua richiesta non ci è consentito sostituirci alla parte nell’organizzazione dell’informazione alla clientela. La pubblicità deve comunque essere rispondente all’art. 4 del DPR 137/2012 non deve essere promozionale, né suggestiva, caratteristiche che non sembrano rispettate dalle fattispecie indicateci.”

“Vi scrivo per sottoporvi alcune domande inerenti al tema ‘pubblicità sanitaria’, e ricevere consiglio per come muovermi all’interno di alcune dinamiche che vi sottoporrò nel corso della mail.
Il centro odontoiatrico del quale sono direttore sanitario ha intenzione di proporre una convenzione odontoiatrica diretta ai dipendenti e alle loro rispettive famiglie di alcune attività commerciali presenti sul territorio, in zone limitrofe alla nostra. Altra proposta è estendere la convenzione a clienti di esercizi commerciali, come per esempio i membri di circoli sportivi (come potrebbe essere un golf club o una palestra).
Il dubbio che ho è:
Trattandosi di una convenzione, l’informativa deve per natura riportare necessariamente i vantaggi di carattere economico insiti nella natura della convenzione, quindi, come è possibile informare gli iscritti del fatto che il circolo a cui appartengono hanno diritto ad una convenzione presso il nostro centro senza che si configuri come pubblicità sanitaria non congrua?
Possiamo informare noi attraverso la nostra segreteria ( con mail o contatto telefonico) l’iscritto/dipendente
, richiedendo una lista alla direzione della struttura a cui è rivolta la convenzione? (ovviamente previo
consenso al trattamento dei dati della persona da contattare, richiesto dalla struttura stessa)
Oppure è meglio che la comunicazione della convenzione, con relativa informazione sui i termini
dell’accordo, sia inoltrata dalla struttura convenzionata ai propri iscritti/clienti?”