“in riscontro al quesito relativo alla possibilità di transitare dal rapporto di dipendenza alla medicina generale senza corso di formazione specifica in Medicina Generale in quanto abilitato nel 1995 si risponde negativamente. La materia è regolata dall’art. 37 del Dlgs 206/2007 il quale disciplina i diritti acquisiti specifici dei medici, specificando che per poter esercitare l’attività di Medico di Medicina Generale occorre aver acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994. La disposizione richiamata risulta confermativa dell’art. 1 del Dlgs 256/91. La possibilità di poter svolgere attività di Medico di Medicina Generale è quindi subordinata al conseguimento del titolo di formazione specifica cui si accede previo superamento di concorso selettivo.”

sono un medico ospedaliero assunto con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno dal 2002, specializzato in medicina interna. Volevo sapere se in futuro, qualora lo decidessi, potrei lasciare l’ospedale convenzionandomi con il SSN i n qualità di MMG, anche senza la specializzazione in Medicina Generale. ho superato l’esame di Stato nella prima sessione del 1995 e sono iscritto all’ordine dal 30/5/95.